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Il corso di formazione obbligatorio per i Datori di lavoro

Nuovo Accordo Stato Regioni

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Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con l’obiettivo di ridefinire, in modo unico e aggiornato, i requisiti minimi (durata, contenuti, modalità) per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 (entrata in vigore lo stesso giorno) e sostituisce integralmente i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016. L’obiettivo è garantire uniformità, trasparenza e qualità nella formazione obbligatoria, con meccanismi di verifica dell’apprendimento e requisiti più stringenti per i soggetti formatori.

In particolare, uno degli aspetti più rilevanti è che viene esplicitato l’obbligo formativo anche per i datori di lavoro: fino a oggi non era sempre chiaro il perimetro di questa obbligatorietà, ma il nuovo accordo disciplina in modo dettagliato durata, modalità, aggiornamenti e verifiche anche per questa figura.

 

Il corso obbligatorio per i datori di lavoro: requisiti fondamentali

Il nuovo accordo stabilisce che il datore di lavoro dovrà frequentare un corso base di formazione obbligatoria della durata minima di 16 ore, suddiviso in moduli con contenuto giuridico-normativo e contenuto organizzativo-gestionale.
Una importante deroga riguarda i datori di lavoro che operano nel settore dei cantieri temporanei o mobili: in tali casi è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore (modulo “cantieri”) da affiancare al corso base.

La formazione può essere erogata con modalità in aula, tramite videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.

Al termine del corso è prevista una verifica dell’apprendimento, che in genere consiste in un test con almeno 30 domande a risposta multipla (minimo 3 alternative), con superamento previsto con almeno il 70% di risposte corrette. In alternativa, può essere previsto un colloquio individuale.

L’aggiornamento del corso per il datore di lavoro è previsto con periodicità quinquennale, con durata minima di 6 ore. Se è stato seguito il modulo “cantieri”, anche l’aggiornamento relativo alle tematiche cantieristiche deve essere incluso.

 

Implicazioni per i datori di lavoro e i rischi in caso di inadempimento

Per i datori di lavoro, questo nuovo obbligo rappresenta un cambiamento significativo: occorre pianificare il percorso, identificare un ente formatore accreditato, predisporre il monitoraggio, verificare la coerenza dei percorsi pregressi e gestire gli aggiornamenti.

Chi non ottempera agli obblighi formativi può incorrere in sanzioni amministrative, penali o essere considerato inadempiente in occasioni di ispezioni da parte di enti di vigilanza quali INL, ATS o ASL, etc.

Quanto alle imprese che operano in cantieri, il modulo aggiuntivo di 6 ore assume carattere indispensabile per la tutela nei contesti cantieristici, dove i rischi sono più elevati.

Infine, il sistema di verifica e monitoraggio previsto dall’accordo introduce un maggior livello di responsabilità anche per gli enti formatori e un controllo più rigido sull’efficacia reale della formazione nel contesto aziendale.