L’epidemia da COVID – 19 è stata ed è tutt’ora un evento improvviso e di proporzioni globali che ha, inevitabilmente, modificato ogni aspetto della nostra vita ed anche la formazione in materia di salute e sicurezza non ne è stata esente. Il susseguirsi dei vari D.P.C.M. relativi all’emergenza sanitaria ha creato parecchia confusione ed oggi cercheremo di fare un po’ di chiarezza.
- È possibile erogare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza in presenza?
Sì: I corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza in presenza sono consentiti. (DPMCM 14 gennaio 2021). Ciò non toglie che, in questa fase, sono da preferire le modalità in E-learning o webinar fatta eccezione per quei moduli che prevedono espressamente l’addestramento pratico.
- A quali condizioni è possibile svolgere le attività di formazione?
Devono essere rispettate le condizioni logistiche ed organizzative in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, le misure messe in atto dalla nostra realtà sono:
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- Rimodulazione dello spazio in modo da consentire il distanziamento fisico di almeno 1 m;
- Adeguata areazione dei locali;
- Utilizzo di mascherine chirurgiche;
- Misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso all’aula;
- Disponibilità di idonei mezzi detergenti per una raccomandata e frequente pulizia delle mani;
- Garanzia della pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica;
- Compilazione di un’autocertificazione sulle proprie condizioni di salute;
- In presenza di utilizzo di macchine o qualsiasi altra attrezzatura è eseguita un adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro oppure l’utilizzo di guanti monouso per ognuno dei partecipanti.
- La scadenza degli attestati è prorogata?
Sì: In base alle disposizioni del decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (“Cura Italia”) tutti gli attestati conservano la propria validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza che ad oggi è fissata al 30 aprile 2021. Gli attestati sono dunque validi fino 29 luglio 2021. Si ritiene quindi che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non precluda lo svolgimento dell’attività lavorativa.
- È possibile posticipare la formazione in materia di salute e sicurezza?
No: la formazione da svolgere ex novo (es. nuove assunzioni, cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature di lavoro) non può essere posticipata.