In base al D.Lgs. 81/2008 – il testo normativo fondamento della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia – il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, quando necessario, i DPI (dispositivi di protezione individuale).
L’obbligo di dotazione di DPI si attiva nei casi in cui i rischi presenti sul luogo di lavoro non possano essere eliminati o sufficientemente ridotti mediante misure tecniche, protezioni collettive o riorganizzazioni del lavoro.
Fra i rischi residui per i quali è prevista la protezione individuale — a titolo esemplificativo — rientrano: rischio cadute (con imbracature), rischio chimico (con guanti, maschere, occhiali), rischio di lesioni meccaniche, protezione dell’udito, e altri in funzione della specifica attività.
L’importanza dell’evidenza documentale della consegna
Non basta che il datore di lavoro si limiti a mettere a disposizione i DPI: la normativa e la prassi richiedono che la consegna avvenga in modo formale e documentato.
In pratica, deve essere compilato un verbale di consegna dei DPI — o modulo di consegna — che attesti che il lavoratore ha ricevuto i dispositivi, con tutte le informazioni necessarie e con le firme del datore di lavoro e del lavoratore.
Cosa deve contenere il modulo di consegna
Secondo i principali riferimenti e prassi operative, il documento deve riportare almeno:
- i dati anagrafici del lavoratore che riceve i DPI e del datore di lavoro (o di chi effettua la consegna)
- l’elenco dettagliato dei DPI consegnati (tipologia, modello, taglia, quantità, eventuale scadenza o durata prevista)
- la data di consegna con data certa
- la dichiarazione che il lavoratore ha ricevuto le informazioni, la formazione e — se previsti — l’addestramento sull’uso corretto dei DPI
- le firme di datore di lavoro (o incaricato) e lavoratore per accettazione della consegna
Il modulo — se predisposto in duplice copia — consente al datore di lavoro di conservare una copia a testimonianza dell’adempimento, e al lavoratore di avere una ricevuta.
Quando va formalizzata la consegna
L’obbligo di consegnare i DPI con evidenza documentale ricorre in diverse situazioni, tra cui:
- alla assunzione del lavoratore, se lo svolgimento dell’attività lo richiede;
- in caso di cambiamento di mansione o introduzione di nuovi rischi che richiedono DPI differenti;
- quando un DPI va sostituito per usura, scadenza, danneggiamento, perdita o smarrimento;
- ogni volta che cambiano condizioni di lavoro o nuovi rischi emergono (modifiche operative, ambientali, organizzative).
In sostanza, la consegna non è un adempimento “una tantum”: deve seguire l’evoluzione dell’azienda e dei rischi connessi alle attività lavorative.
Formazione, informazione e vigilanza: adempimenti del datore di lavoro
La consegna dei DPI non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 81/2008, l’impresa deve anche garantire un’adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento pratico ai lavoratori sull’uso corretto dei DPI. Questo è particolarmente rilevante per DPI “di terza categoria” e per quei dispositivi che richiedono competenze per un uso sicuro (es. imbracature anticaduta, autorespiratori, protezioni specifiche).
Oltre a ciò, il datore di lavoro deve vigilare affinché i DPI vengano effettivamente utilizzati e siano in condizioni di efficienza, sostituendoli o manutendoli quando necessario.
Conseguenze e sanzioni per la mancata consegna o documentazione
Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai DPI — ovvero non fornire i dispositivi, non garantire la loro efficienza, non fornire formazione, non formalizzare la consegna — comporta conseguenze legali per il datore di lavoro.
In particolare, la legge può prevedere sanzioni anche penali o amministrative: ad esempio, l’arresto o l’ammenda, a seconda della gravità e dell’inadempienza.
Inoltre, senza verbale firmato è più difficile per l’azienda dimostrare di aver adempiuto agli obblighi, esponendosi a responsabilità in caso di controlli o incidenti.
Perché l’evidenza di consegna è fondamentale
La formalizzazione della consegna dei DPI tramite verbale o modulo rappresenta un elemento chiave di tutela sia per l’azienda sia per i lavoratori.
- Per l’azienda, documentare la consegna significa poter dimostrare di aver rispettato gli obblighi di legge, riducendo il rischio di sanzioni e responsabilità in caso di infortuni o controlli ispettivi.
- Per il lavoratore, significa avere la certezza di aver ricevuto DPI idonei e di essere stato informato/formato sull’uso corretto — una tutela concreta della propria salute e sicurezza.
In assenza di tale evidenza, la consegna dei DPI rimane un atto informale, facilmente contestabile.
L’obbligo di consegna dei DPI ai lavoratori, previsto dal D.Lgs. 81/2008, non si limita alla mera fornitura: è necessario che la consegna sia formalizzata tramite un verbale/memoria consegna DPI, contenente tutte le informazioni previste dalla normativa, le firme, la data e l’elenco dei dispositivi assegnati. Solo così l’azienda dimostra di aver adempiuto correttamente, e il lavoratore viene protetto in modo effettivo.
Inoltre, la consegna deve essere accompagnata da formazione, informazione e, se necessario, addestramento, e va integrata con un’azione costante di vigilanza e manutenzione dei DPI.
Documentare la consegna dei DPI non è solo una formalità burocratica: è un passo essenziale per garantire la salute, la sicurezza e la legalità sul lavoro.
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