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Corso per dirigenti: cosa cambia con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025

Novità per la formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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Con l’adozione dell’Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. atto 59/CSR) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono introdotte importanti novità per la formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.


Ecco un excursus delle principali modifiche e cosa devono considerare le aziende e i dirigenti.

Le modifiche principali

Le novità più rilevanti riguardano la durata del corso, i contenuti e l’eventuale modulo aggiuntivo nei cantieri.

  • Il corso base per dirigenti passa da 16 ore a 12 ore.
  • Per i dirigenti delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili trova applicazione un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per “cantieri”.
  • L’aggiornamento rimane con frequenza ogni 5 anni, con durata minima di 6 ore.
  • Le nuove regole sono valide anche per le aziende in tutte le Regioni, salvo eventuali recepimenti regionali o specifiche deroghe territoriali.

 

Cosa cambia nei contenuti e nella modalità

Oltre alla durata, l’Accordo chiarisce anche contenuti e modalità di erogazione della formazione.

  • Il corso è pensato per permettere al dirigente di acquisire la capacità di svolgere in modo consapevole e competente le funzioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008: gestione della sicurezza, valutazione dei rischi, organizzazione e controllo.
  • La modalità-formativa può prevedere aula o videoconferenza sincrona (almeno secondo alcune fonti). In alcuni casi, è prevista anche e-learning, ma con limiti: ad esempio alcune regioni possono richiedere presenza.
  • Per il modulo “cantieri” il richiamo è forte verso quelle imprese che operano nei contesti temporanei o mobili di cantiere: quindi sarà necessario verificare se l’azienda rientra in questa fattispecie, per attivare il modulo aggiuntivo.

 

Impatti per le aziende e le figure dirigenti

Alla luce delle novità, le imprese e i dirigenti devono predisporre un adeguato piano d’azione:

  1. Verificare lo stato della formazione: se il dirigente ha già frequentato il corso secondo la normativa precedente (ad es. da 16 ore), occorre verificare se e come l’attestato sia conforme al nuovo schema e se è richiesto un adeguamento o integrazione.
  2. Programmare la formazione al più presto: le aziende che non hanno ancora effettuato il corso secondo le nuove norme devono pianificarlo. In particolare, per le imprese che operano nei cantieri, va considerato il modulo aggiuntivo.
  3. Aggiornamenti futuri: tenendo presente la periodicità quinquennale, è utile pianificare in anticipo l’aggiornamento (6 ore) e inserirlo nei progetti formativi aziendali.
  4. Adeguamento a livello territoriale: alcune Regioni potrebbero avere schemi di recepimento o direttive attuative che integrano o specificano le modalità (ad esempio modalità e-learning, presenza obbligatoria, ecc.). Come segnalato per la Regione Lombardia.

 

Quali sono i vantaggi per le aziende

Adottare tempestivamente il percorso formativo secondo il nuovo Accordo porta diversi benefici:

  • Conformità normativa e riduzione del rischio sanzionatorio in materia di formazione dirigenziale.
  • Maggiore chiarezza sulle funzioni e responsabilità del dirigente in tema di salute e sicurezza: un dirigente formato in modo adeguato è più preparato a gestire i rischi.
  • Possibilità di effettuare la formazione in modalità e-learning.
  • Per le imprese che operano nei cantieri: il modulo obbligatorio “cantieri” valorizza l’attenzione specifica al contesto lavorativo ad alto rischio, migliorando la cultura della sicurezza.

 

Raccomandazioni operative

  • Controllare che il corso erogato rispetti esattamente gli allegati del nuovo Accordo: minimi contenuti, ore, modalità, attestazione.
  • Conservare l’attestato in azienda (e-file o cartaceo) in caso di verifiche degli organi di vigilanza.
  • Includere nel piano formativo aziendale la periodicità degli aggiornamenti, in modo da non trovarsi in ritardo al momento del quinto anno.
  • Per aziende che operano in più sedi o regioni: verificare se ci sono differenze di recepimento locale e assicurare uniformità.
  • Considerare che la formazione sulla sicurezza non è solo “adempimento” ma un investimento per la leadership aziendale: un dirigente ben formato facilita la gestione proattiva dei rischi.

 

In sintesi, con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 la formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene riequilibrata e modernizzata: meno ore nella parte base, ma maggiore attenzione ai contesti complessi (cantieri) e conferma di un aggiornamento quinquennale. Le aziende che agiranno tempestivamente potranno garantire conformità normativa e, soprattutto, rafforzare la cultura della sicurezza all’interno della propria organizzazione.