La certificazione energetica degli
edifici
L’attestato di certificazione
energetica, in gergo ACE, nasce dalle prescrizioni date dalla Direttiva
Europea 2002/91/CE “Energy Performance of Buildings” che ha come obiettivo il
miglioramento del rendimento energetico degli edifici della Comunità. Punto
cardine della Direttiva è l’introduzione di un sistema di certificazione
energetica degli edifici di nuova costruzione ed esistenti.
In Italia il 19 agosto
del 2005 è stato approvato il testo del Decreto Legislativo
n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”, successivamente coordinato con le disposizioni
correttive del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
in ottemperanza alle indicazioni del D.Lgs 192,
alcune Regioni - Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna - come la
Provincia autonoma di Bolzano, hanno decretato e realizzato il proprio sistema
di certificazione energetica (norme regionali), rendendo attiva l’ACE a valore
regionale in attesa delle linee guida nazionali immesse dal DM 26/06/2009
e pubblicate in G.U. il 10 luglio 2009 introducendo una procedura di calcolo
analoga per tutto il territorio nazionale. Allegato A del decreto.
In
particolare per la regione Lombardia l’attestato di certificazione energetica
si rende necessario quando:
dal 1° settembre 2007:
edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in
ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei
sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; per
tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che
avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono
effettuata con un unico contratto;a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il
1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; per accedere agli incentivi
ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi
a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1°
gennaio 2008:
contratti
Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad
edifici pubblici o privati; provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti
immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite
conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte,
rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti
pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad
oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle
fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data
di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
contratti,
nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di
climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come
committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009:
trasferimento
a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1°
luglio 2010:
contratti di
locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di
immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
IN QUALI
CASI NON E’ PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:
Punto 3.2
della DGR VIII/8745 Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale
le seguenti categorie di edifici e di impianti: gli immobili ricadenti
nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1,
lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme
dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e
risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; i fabbricati industriali,
artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a
temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo,
sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative
pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o
climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 m2; gli impianti installati ai fini del processo produttivo
realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per
gli usi tipici del settore civile. Punto 9 della DGR VIII/8745 (9.5)
L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento
a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per
tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari
indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di
diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti
divisionali. (9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione
agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione
energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso
di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei
suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento
dell’edificio. In quest'ultimo caso, il notaio può riservarsi di richiedere al
proprietario alienante una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato
(certificatore energetico, termotecnico, ecc) sullo stato di fatto (mancanza
impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi), in quanto regione Lombardia
deve comunque essere edotta del motivo per cui l'ACE non è allegato all'atto di
compravendita.